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Identità non binaria: che cosa ha stabilito la sentenza n. 143 del 2024

La Corte costituzionale ha riconosciuto il rilievo delle identità non binarie, senza introdurre un terzo genere nei registri dello stato civile.

A cura dell’Avv. Nicoletta Caruso

La questione esaminata dalla Corte

La Corte costituzionale è stata chiamata a valutare la disciplina italiana nella parte in cui consente la rettificazione anagrafica soltanto verso il genere femminile o maschile e non prevede un diverso contrassegno per chi non si riconosce stabilmente in nessuno dei due generi.

La decisione è importante perché prende espressamente in considerazione la condizione delle persone non binarie e la collega alla tutela dell’identità personale, della dignità e della salute.

La Corte non ha introdotto un terzo genere

La questione relativa all’introduzione di un’identità anagrafica non binaria è stata dichiarata inammissibile. Secondo la Corte, un intervento di questo tipo avrebbe conseguenze generali sull’ordinamento e richiederebbe scelte coordinate che spettano anzitutto al legislatore.

La sentenza, quindi, non consente oggi di ottenere automaticamente l’indicazione di un terzo genere nei registri dello stato civile. Affermare il contrario attribuirebbe alla decisione un effetto che essa non ha prodotto.

Un riconoscimento comunque significativo

L’inammissibilità non equivale alla negazione dell’esistenza o della protezione delle identità non binarie. La Corte ha rilevato che la percezione di non appartenere né al sesso femminile né a quello maschile genera una situazione meritevole di considerazione e ha richiamato la necessità di proteggere i diritti fondamentali della persona.

La pronuncia apre pertanto uno spazio rilevante per il dibattito legislativo e per la tutela concreta contro discriminazioni, indebite esposizioni della precedente identità e trattamenti non rispettosi della persona.

L’autorizzazione agli interventi chirurgici

Nella stessa sentenza la Corte è intervenuta anche sull’autorizzazione giudiziale ai trattamenti medico-chirurgici. Ha dichiarato illegittimo l’art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150/2011 nella parte in cui prescriveva l’autorizzazione anche quando le modificazioni già intervenute fossero state ritenute dal Tribunale sufficienti per accogliere la domanda di rettificazione.

Questo profilo deve essere distinto dalla questione del genere non binario e valutato sulla situazione concreta, senza trasformare la decisione in una regola automatica applicabile a ogni percorso sanitario o giudiziario.